Condivisione della fornitura (contatore) di energia elettrica: quando si può fare e quando no?

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E' legale accorpare due utenze di energia elettrica ad un unico contatore? Il linea di massima no, non lo è, anche se ci sono delle eccezioni. Infatti, se due clienti finali distinti utilizzano uno stesso contatore per le utenze dell'energia elettrica dividendo poi tra loro il costo della bolletta, si paga un quantitativo minore di tasse allo stato: per esempio, condividendo l'energia elettrica di un edificio residenziale con uno non residenziale si risparmia sull'IVA del secondo (che è più alta), e in generale si risparmia sulle imposte fisse che dovrebbero essere pagate due volte, e invece si pagano una volta sola. Ma quali sono i provvedimenti dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, e quando è consentito condividere un contatore? Lo vedremo in questo articolo illustrando anche le novità in vigore dal 2018.

I "clienti finali nascosti"

L'Autorità, con la delibera 276/2017/R/eel, ha definito all'inizio del 2017 chi sono i Clienti Nascosti, ovvero quei clienti che utilizzano l'energia elettrica ma che, sfruttando il contatore di un altro, semplicemente non ricevono la bolletta. I clienti nascosti sono tutti quei clienti a cui è attribuita l'unità di consumo (ovvero che utilizzano l'energia elettrica) ma che non hanno un punto di connessione privato alla rete elettrica, per motivi che possono essere diversi. Questi clienti devono essere regolarizzati, a meno che rientrino in una delle categorie stabilite alla fine del 2017, con la delibera 894/2017/R/eel dell'Autorità, per non incorrere in sanzioni.

Quando è legale avere più unità di consumo allacciate a un unico contatore?

La legge stabilisce tre casi in cui è legale questa situazione, che sono i seguenti:

  • Quando due unità immobiliari sono legate tra loro da vincolo di pertinenza, ovvero sono della stessa persona che ha tutti i diritti di utilizzarle. Alcuni esempi sono il garage, le soffitte, le autorimesse (ad esempio, pensiamo ai condomini che hanno un appartamento al terzo piano e il garage nel seminterrato). Le due unità devono far parte della stessa particella catastale (un condominio) o di particelle catastali continue (una piccola rimessa separata per alcuni metri dall'abitazione principale).
  • Quando le unità immobiliari fanno parte di un singolo condominio, anche se sono a disposizione di diverse persone fisiche o giuridiche. L'esempio è quello del proprietario che ha il garage nel seminterrato ma lo affitta ad altri, pur rimanendo il contatore in gestione a chi affitta.
  • Quando le unità immobiliari sono contigue e sono messe a disposizioni di soggetti terzi ma condividono l'obiettivo di un prodotto o servizio finale unico. Questo caso non riguarda le abitazioni private ma le attività, ad esempio pensiamo ad un ambulatorio medico gestito dal dott. X, che affitta un edificio adiacente al dott. Y che gestisce un laboratorio di analisi. Poiché il medico si avvale del laboratorio per le diagnosi, il servizio finale è unico.

Queste sono le uniche tre fattispecie in cui si può continuare ad utilizzare un unico contatore. Per tutte le altre necessità, i contatori devono essere separati.

Come si fa a regolarizzarci se siamo "clienti finali nascosti?"

Per mettersi in regola c'è tempo fino al 30 Giugno 2018 (non più fino al 28 febbraio come indicato dalla vecchia delibera), e si può scrivere un'autodichiarazione in cui ci si dichiara, appunto, clienti nascosti chiedendo la regolarizzazione. La richiesta va effettuata non all'autorità, ma al fornitore dei servizi elettrici territoriali, quello che sulla bolletta viene indicato come operatore per l'assistenza sui guasti (quindi non la società che manda la bolletta, che può essere diversa nel mercato libero). Per le modalità di fornitura dell'autodichiarazione il consiglio è quello di chiedere direttamente al fornitore del servizio elettrico.

Quali sono le sanzioni se non ci si mette in regola?

Per chi, oltre quella data, non si mette in regola le sanzioni sono piuttosto pesanti: nel caso in cui venga scoperto gli oneri sulla bolletta saranno maggiorati del 30% come penale, a decorrere dal 1 Gennaio 2014 o, se successiva, da quando è in funzione quel contatore. Questo significa che dovremo pagare il 30% in più per gli oneri di tutte le bollette ricevute (almeno) negli ultimi 4 anni, che non sono una cifra irrisoria. Presentando invece l'autodichiarazione non incorreremo in alcun tipo di penale da parte dell'Autorità.