Cosa sapere in breve
- Dal 2018 la prescrizione dei consumi non fatturati è scesa da 5 a 2 anni;
- gli arretrati oltre 2 anni sono prescritti e non vanno pagati;
- vale dal 1° marzo 2018 per la luce e dal 1° gennaio 2019 per il gas;
- la prescrizione non è automatica: va richiesta con un reclamo scritto;
- se il fornitore non risponde o rifiuta, puoi rivolgerti alla conciliazione ARERA.
La prescrizione ridotta a 2 anni
Con la legge di bilancio 2018 il periodo entro cui i fornitori possono richiedere il pagamento di consumi non fatturati è stato ridotto da 5 a 2 anni. I conguagli relativi a periodi più lontani sono considerati prescritti: il cliente non è tenuto a pagarli, salvo che il ritardo di fatturazione sia imputabile a lui.
La misura è stata attuata dall'ARERA (delibera 408/2018/R/com) con decorrenze differenziate: dal 1° marzo 2018 per l'energia elettrica e dal 1° gennaio 2019 per il gas. Il termine dei 2 anni si calcola a ritroso dalla data di emissione della bolletta di conguaglio.
Come richiedere l'annullamento
La prescrizione non scatta automaticamente: devi richiederla espressamente al fornitore. La procedura è semplice:
- invia un reclamo scritto (raccomandata A/R o PEC) al fornitore;
- indica i tuoi dati, il codice POD (luce) o PDR (gas), il tipo di servizio e il codice cliente;
- fai riferimento esplicito alla prescrizione biennale (delibera ARERA 408/2018/R/com);
- il fornitore deve rispondere entro i termini previsti per i reclami scritti (di norma 30 giorni);
- se non risponde o rifiuta senza motivo, puoi attivare il servizio di conciliazione dell'ARERA.
L'esito atteso è l'annullamento della maxi-bolletta e l'emissione di una nuova fattura limitata agli ultimi 2 anni di consumi non fatturati, con un importo sensibilmente ridotto.
Domande frequenti
Al massimo 2 anni di consumi non fatturati. Gli importi relativi a periodi più lontani sono prescritti, salvo che il ritardo sia dovuto a cause imputabili al cliente.
No. Devi richiederla con un reclamo scritto al fornitore, citando la delibera ARERA 408/2018/R/com. Senza la tua richiesta, l'importo prescritto potrebbe comunque esserti addebitato.
Dal 1° marzo 2018 per l'energia elettrica e dal 1° gennaio 2019 per il gas naturale.
Se non risponde nei termini o rifiuta senza motivo, puoi rivolgerti al servizio di conciliazione dell'ARERA per far valere il tuo diritto.