Cosa sapere in breve
- La misura dei consumi spetta al distributore, non al fornitore;
- contatore telegestito: lettura mensile, bollette su consumi reali;
- contatore non telegestito: almeno un tentativo di lettura all'anno (mensile oltre 16,5 kW);
- in assenza di letture le bollette vanno a stima, salvo conguaglio;
- i conguagli oltre 2 anni sono prescritti e puoi chiederne l'annullamento.
Ogni quanto viene letto il contatore
La misura dei consumi spetta al distributore locale, che trasmette i dati ai fornitori. Con un contatore telegestito (i moderni 2G) la rilevazione è mensile e da remoto: le bollette vanno su consumi reali. Con un contatore non ancora abilitato alla telelettura, invece, sono previsti:
- almeno un tentativo di lettura all'anno per le utenze fino a 16,5 kW;
- un tentativo mensile per le utenze oltre 16,5 kW.
Si parla di "tentativo" perché il contatore potrebbe non essere accessibile all'operatore (ad esempio se è interno all'abitazione e i titolari sono assenti). In questi casi puoi comunicare tu il dato con l'autolettura, evitando le stime.
Cosa fare se arriva una maxi-bolletta
Quando dopo un lungo periodo a stima arriva un conguaglio elevato, hai due strumenti di tutela. Il primo è la rateizzazione: puoi chiedere al fornitore di dilazionare l'importo (vedi come rateizzare la bolletta). Il secondo è il limite dei 2 anni: i conguagli per consumi non fatturati non possono superare i due anni e, oltre tale periodo, gli arretrati sono prescritti.
La prescrizione non è automatica: va richiesta. Trovi la procedura completa nella guida su come annullare i conguagli oltre 2 anni.
Domande frequenti
Con un contatore telegestito la lettura è mensile e da remoto. Con un contatore non telegestito è previsto almeno un tentativo di lettura all'anno (mensile oltre i 16,5 kW).
Perché in assenza di una lettura reale il fornitore stima i consumi sullo storico, salvo conguaglio. Con un contatore non telegestito puoi evitarlo comunicando l'autolettura.
No. I conguagli per consumi non fatturati non possono superare i 2 anni: oltre questo limite gli importi sono prescritti e puoi chiederne l'annullamento.