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A chi è applicabile la procedura di ripristino del contratto non richiesto?

La procedura si applica a clienti che sostengono di aver stipulato contratti di luce o gas senza volontà, a seguito di comportamenti scorretti del venditore, quali comunicazioni telefoniche non autorizzate o firme su moduli non contrattuali. Sono esclusi dalla procedura i contratti stipulati direttamente presso gli uffici del venditore.

Cosa prevede la procedura in caso di stipula di contratti non richiesti?

La normativa dell'Autorità impone al venditore il "controllo e verifica di tutti i contratti stipulati porta a porta o telefonicamente." Il venditore è obbligato a contattare telefonicamente o tramite lettera postale il proprio nuovo cliente, comunicandogli la conferma dell'adesione ai servizi proposti.

Questo obbligo di verifica riguarda tutti i contratti stipulati porta a porta o telefonicamente e costituisce una tutela fondamentale per il consumatore.

Cosa fare in caso di contratto non richiesto?

Qualora si riceva una lettera di conferma, una telefonata o una bolletta da un fornitore con cui non è stato stipulato alcun contratto, l'utente deve inviare un reclamo scritto entro i seguenti termini:

  • 40 giorni dalla data postale della lettera di conferma
  • 30 giorni dal ricevimento della telefonata di conferma
  • 30 giorni dalla scadenza della prima bolletta, se non si è ricevuto né lettera né telefonata

Il reclamo deve contenere la documentazione che permetta di risalire a una delle tre date suddette.

Entro quanto tempo il fornitore deve rispondere al reclamo?

Il fornitore ha l'obbligo di rispondere entro 40 giorni dalla data di riferimento. Se la richiesta viene rigettata o il venditore non risponde nei tempi previsti, l'utente può inoltrare il proprio reclamo presso lo Sportello del Consumatore istituito dall'Autorità per l'energia. Lo sportello si pronuncerà sulla fondatezza del reclamo entro dieci giorni dall'acquisizione della documentazione del venditore.

Cosa succede in caso di fondatezza del reclamo?

In caso di riconoscimento del contratto come non richiesto, il fornitore è tenuto a:

  • Espletare le procedure di migrazione dell'utente al vecchio venditore
  • Ricalcolare le bollette applicando le tariffe del mercato regolato con componenti PCV (luce) e QVD (gas) nulle, garantendo all'utente un piccolo indennizzo

Se il contratto viene invece ritenuto valido, l'unica opzione rimane la disdetta secondo le modalità contrattuali, per passare a un altro gestore del mercato libero o tornare al mercato di maggior tutela.

Contatti per assistenza

Per ricevere assistenza o informazioni sulla procedura di ripristino è possibile contattare lo Sportello del Consumatore dell'Autorità per l'energia:

  • Telefono: 02 8295 1058
  • Orari: lunedì–venerdì, 8:30–20:00
Ivano Vangone
Scritto da
Ivano Vangone
SEO Content Manager
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