Contratti non richiesti: come chiederne l'annullamento?

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L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha messo a punto delle misure per bloccare il sempre crescente fenomeno dei contratti non richiesti di fornitura di energia elettrica e gas. In particolare ha istituito in via ufficiale la procedura di ripristino, che prevede la certezza per il cliente finale di rientrare in via definitiva dal contratto non richiesto, avendo poi la possibilità immediata di tornare con il proprio erogatore di servizi iniziale, senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

A chi è applicabile la procedura di ripristino del contratto non richiesto?

La procedura si applica a tutti i clienti che sostengono di aver stipulato un contratto di fornitura luce o gas senza la propria volontà, a seguito del comportamento scorretto del venditore (dati forniti telefonicamente senza la volontà di sottoscrivere un contratto, firme su moduli diversi da contratti, ecc. Sono esclusi i contratti stipulati negli uffici del venditore.

Cosa prevede la procedura in caso di stipula di contratti non richiesti?

La normativa di riferimento dell'prevista dall'authority delibera l'obbligo di controllo e verifica di tutti i contratti stipulati porta a porta o telefonicamente: il venditore del servizio, infatti, dovrà contattare telefonicamente o previa lettera postale il proprio nuovo cliente, comunicando la conferma di adesione dei servizi da esso proposti.

Cosa fare in caso di contratto non richiesto?

Se riceviamo una lettera di conferma, una telefonata di conferma o ancor peggio la bolletta da parte di un fornitore con il quale non abbiamo stipulato nessun contratto, dobbiamo inoltrare allo stesso un reclamo scritto. Tale reclamo deve essere inviato:

  • entro 40 gg dalla data postale della lettera di conferma;
  • entro 30 gg dal ricevimento della telefonata di conferma;
  • entro 30 gg dalla scadenza della prima bolletta, se non si è ricevuto né lettera, né chiamata di conferma.

Il reclamo deve contenere documentazione tale da poter risalire ad una delle tre date sopra elencate.

Entro quanto tempo il fornitore deve rispondere al reclamo?

Il fornitore deve rispondere entro 40 gg dalla data di riferimento. Se la richiesta di annullamento viene rigettata, o il venditore non risponde entro i 40 gg, l'utente ha la facoltà di inoltrare reclamo presso lo sportello del consumatore, istituito dall'Autorità per l'energia. In quest'ultimo caso bisogna inviare allo sportello del consumatore tutta la documentazione inviata al venditore, più la ricostruzione dei fatti. Dieci giorni dopo l'acquisizione della documentazione del venditore, lo sportello del consumatore si pronuncerà sulla fondatezza o meno del reclamo

Cosa succede in caso di fondatezza del reclamo?

In caso di fondatezza del reclamo per contratto non richiesto (riconosciuto dal venditore o dallo sportello del consumatore), il fornitore incriminato provvederà:

  • ad espletare le procedure di migrazione dell'utente al vecchio venditore;
  • a ricalcolare le eventuali bollette dei consumi del periodo oggetto del contratto non richiesto, applicando le tariffe del mercato regolato con le componenti PCV (luce) e QVD (gas) nulle (cioè l'utente ha diritto ad un piccolo indennizzo).

Cosa succede in caso di fondatezza del reclamo?

Qualora il contratto fosse ritenuto valido, l'unica via per lasciare il fornitore non richiesto è disdire il contratto, secondo le modalità ed i tempi previsti dallo stesso, per passare ad altro gestore del mercato libero o ritornare al mercato di maggior tutela.